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Le Agevolazioni per l’acquisto  dell’auto per gli Agenti in attività Finanziaria


ASSOPAM

Centro Studi Giuridici


Le Agevolazioni per l’acquisto dell’auto per gli Agenti in attività Finanziaria


Una delle domande che spesso vengono fatte è: conviene acquistare un’autovettura per l’esercizio della propria attività.

La risposta più semplice potrebbe essere: dipende dall’uso che vuoi fare del mezzo.

Personalmente ritengo di sì, sia se l’acquisto è effettuato con un contratto di leasing che quando lo stesso venga effettuato con un finanziamento.

Poi, è chiaro che se il costo dell’autovettura è superiore al tetto massimo deducibile, pari a euro 25.822,00, è ovvio che la percentuale di tale deduzione deve essere sempre rapportata al suddetto tetto massimo, facendo attenzione alla ripresa a tassazione dovuta in sede di dichiarazione dei redditi, anche quando vi è un canone di leasing.

Nonostante l’IVA sia totalmente detraibile, non si riscontrano, comunque, a tal proposito, risposte precise ed univoche,. Spesso molti esperti suggeriscono addirittura di desistere.

Oltre alle necessità di utilizzo, bisogna trovare anche le risorse per l’acquisto necessario. D’altronde quando non si hanno proprie risorse finanziarie o quest’ultime sono scarse, soprattutto per gli agenti più giovani, bisogna ricorrere gioco forza ad un finanziamento totale o parziale.

Va chiarito, da subito, che si sta parlando di incentivi rivolti a particolari categorie di contribuenti, come tra gli altri gli agenti in attività finanziarie, che utilizzano spesso un veicolo per muoversi da una sede ad un’altra per recarsi dai clienti etc. (e per ciò costretti a viaggiare spesso con una autovettura sempre nuova, sicura ed efficiente in ogni momento) che si traducono, comunque, in concreto in un vantaggio anche in termini di risparmio fiscale e che privilegiano la categoria anche rispetto ad altre attività imprenditoriali e professionali rappresentando, al tempo stesso, dei benefici fiscali che riducono i costi da sostenere per l’acquisto di un auto (in caso di deduzione) o l’imposta complessivamente eventualmente dovuta in sede annuale (per quanto concerne le detrazioni) (1).

Siamo di fronte, per quanto riguarda il possesso e l’acquisto di una autovettura in ogni caso, a tre situazioni differenti, per le quali non esiste una disciplina specifica in tema di deducibilità e detraibilità fiscale.

Ci riferiamo a coloro che svolgono un arte o una professione; alle imprese che utilizzano il veicolo come bene strumentale; alle aziende che utilizzano l’autoveicolo per scopi non strettamente legati all’attività di impresa che esercitando le attività come sopra descritte decidono di acquistare un auto nuova; noleggiare una autovettura per un tempo determinato; stipulare un contratto di leasing con riserva di opzione per l’acquisto del veicolo al termine della locazione finanziaria

A noi in questa sede interessa sviluppare, sia pure brevemente. i limiti della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA per l’acquisto dell’ auto per gli agenti in attività finanziaria, tema che riguarda anche gli agenti e rappresentanti di commercio, i promotori finanziari, i rappresentanti di commercio e gli agenti di assicurazioni (diverse sono, infatti, le percentuali delle deduzioni dei costi e di detrazione dell’IVA fissata per i professionisti e per le aziende in generale).

Vediamo sinteticamente gli incentivi previsti in particolare per tali operatori. Il modo più semplice, come abbiamo già detto, per fare un acquisto di un auto è utilizzare risorse proprie o ricorrere ad un finanziamento (bancario, etc.).

In tale ipotesi l’agente può dedurre l’80% dei costi sostenuti per l’acquisto e messa in strada dell’autovettura acquistata (2) ed il 100% dell’IVA relativa.

Stesso discorso vale per un acquisto effettuato con la stipula di un contratto di leasing.

Leggermente diverso è per il noleggio di una autovettura a lungo termine o per un tempo determinato: in questo caso si può beneficiare della detrazione IVA sempre pari al 100% e di una deduzione dei costi nella misura dell’80% nel limite dell’ammontare dei canoni auto non eccedenti ora a euro 5,164,75 (in precedenza era pari a euro 3.615,00). ragguagliati all’anno (3).

Tali regole valgono sia nel caso in cui l’attività è esercitata in forma individuale che nel caso di attività esercitata in forma societaria, fermo restando, in ogni caso, la deducibilità integrale delle spese generate per l’utilizzo dell’autovettura come il carburante, la tassa di proprietà, R.C. auto, pedaggi autostradali, le manutenzioni e riparazioni, la custodia etc.

Si ricorda, inoltre, che per effetto della Legge di Bilancio 2018, non si può più beneficiare per gli agenti ed i rappresentanti di commercio del c.d. “super ammortamento”(4) e che le agevolazioni (la deducibilità dei costi, come sopra evidenziati), per l’acquisto e l’utilizzo di un auto aziendale sono state prorogate fino a tutto il 2019 grazie ad una decisione di esecuzione (UE) 2016/1982 del Consiglio dell’08/11/2016 e che le prime modifiche per le imprese e professionisti, anche per il tema, trattato sono intervenute con la c.d. Riforma Fornero Legge n.92 del 28 062012.

Naturalmente, sono fatte salve le eventuali novità della Legge di Bilancio 2020. Le notizie, infatti, non sembrano essere buone soprattutto per le auto aziendali. La Legge di Bilancio 2020, infatti, potrebbe triplicare la tassazione a carico dei lavoratori che hanno nella loro disponibilità un’autovettura aziendale: finora il regime attuale prevede che l’utilizzo di un’auto aziendale concorra a formare l’imponibile del lavoratore nella misura del 30% del costo del noleggio ma con la nuova normativa introdotta dalla Legge di Bilancio l’aliquota potrebbe salire salirà al 100%.

Ritengo, comunque, che non dovrebbe cambiare nulla per la categoria. Seguirà eventuale aggiornamento.


Dott. Rocco Podo

Responsabile Centro Studi Giuridici

  1. La norma che stabilisce la detraibilità dell’IVA sugli acquisiti di veicoli stradali e sulle relative spese, è l’art. 19-bis1 del D.P.R. 633/72 . Il testo, in vigore dal 2018 non ha subito modifiche anche per l’anno 2019. Anche l'Iva, relativa alle prestazioni di servizi relative ai veicoli, custodia, manutenzione riparazione, transito stradale, nonché l’acquisto di carburanti e lubrificanti, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione del veicolo.

  2. Le regole di deducibilità dei costi auto per imprese e professionisti, variano in funzione sia del tipo di veicolo che del suo utilizzo per l'esercizio dell'attività (art. 164 TUIR). Si ricorda inoltre, che la Legge di stabilità 2017 (Legge 232/2016) ha modificato i limiti di deducibilità previsti all'art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR, dei veicoli a favore degli agenti di commercio in caso di noleggio a lungo termine, con l'intento di estendere anche al noleggio il trattamento di favore di cui già beneficiano questi contribuenti per l'acquisto delle auto.

  3. C’è da dire, a tal proposito che questa soluzione - rispetto alle altre opzioni di mercato - sembra essere, tra gli agenti, quella più preferita. La scelta di tale alternativa rispetto alla proprietà dell’auto sembra comunque influenzata sicuramente dalle incertezze economiche ma anche delle campagne di demonizzazione del diesel.

Non va sottaciuto, inoltre, un aspetto ulteriorenon trascurabile e cioè che tale soluzionepromuove e produce, anchea modesto avviso, unamaggioretrasparenza e chiarezzasia con riferimento ai costi inerenti il ciclo completo di gestione del bene auto (manutenzioni,ricambi e riparazioni sempre al top) sia in termini di “tracciabilità”e dicorrettezzafiscale .

  1. A partire dal 2018 sono esclusi dal perimetro di applicazione dell’agevolazione del c.d. “super ammortamento” gli investimenti in:

  • veicoli a deducibilità limitata di cui ex art. 164, comma 1, lett. b), TUIR,

  • veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis) ,

  • veicoli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico di cui alla lett.a). In concreto l’esclusione dal beneficio riguarda l’intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164.

Personalmente ritengo che il Governo farebbe bene a ripristinare tale agevolazione almeno per le auto ad uso strumentale ed a noleggio. Tale misura,infatti, per la verità molto intelligente, potrebbe portare nuova linfa nel settore a seguito anche e soprattutto con nuove immatricolazioni, più compatibili con l’ambiente, e quindi maggiori entrate erariali rispetto alle agevolazioni concesse, come è già avvenuto per il recente passato. In questo senso l’associazione Assopam potrebbe far sentire la sua autorevole voce. Replicare, pertanto, l’esperienza passata sarebbe a modesto avviso produttivo anche per il sistema paese, che come è noto ha bisogno di nuove risorse economiche sia per l’ambiente che per lo sviluppo.


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Le Parole del Presidente Raffaele Tafuro, "Abbiamo ritenuto di richiedere un utile studio al nostro responsabile del “Centro Studi Giuridici” Dott. Rocco Podo, sperando che queste brevi informazioni possano servire a tutti gli agenti e collaboratori iscritti in Ensaraco.


A tal proposito ricordo che l’Ente Previdenziale ENASARCO ha anche previsto per l’acquisto di un veicolo nuovo immatricolato dall’01/01/19, a partire da tale data e fino a tutto il 31/01/2020 la concessione di un contributo integrativo di 1000,00 euro a favore degli agenti in servizio al 31/12/18 con una anzianità contributiva di almeno un anno e con redditi non superiori a 70.000,00 euro.


Tale contributo è esteso anche a favore delle società di persone per le domande presentate dal socio illimitatamente responsabile per conto della società, Il link cui accedere per maggiori informazioni è il seguente:



ASSOPAM partecipa con propri rappresentanti alle consultazioni elettorali in corso di svolgimento con due liste ArteEnasarco e Enasarco Libera.


Tra i nostri obiettivi, con la nostra presenza è previsto anche quello di far aumentare il limite del contributo e di far prorogare il termine di scadenza almeno per un quinquennio" Conclude il Presidente Tafuro.


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