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Cogli l'attimo... 

Se ti senti un abusivo quanto presenti una pratica in banca mentre il vero abusivo accanto a te si trova a proprio agio, vuol dire che è giunto il momento di unirti a noi di ASSOPAM 

ASSOPAM l'unica associazione perennemente attiva contro le ingiustizie subite da coloro che sono iscritti regolarmente OAM si è prefissata come prossimo obbiettivo quello di martellare continuamente Istituzioni e istituti di credito al fine di far riconoscere la figura della società di mediazione creditizia così come riconosciuta in ogni paese civile nel Mondo e in tutta Europa. 

Solo uniti Possiamo, Dobbiamo, Vinciamo...

Facciamo valere i nostri diritti

Ormai è consuetudine entrare in banca e vedere il commercialista, l'avvocato, l'agente immobiliare, il collaboratore di un caf e altri al fianco di bancari consenzienti o disinformati (inconsapevoli di commettere un reato) lavorare pratiche di finanziamento.

Abusivi che lavorano indisturbati sostituendosi ai mediatori creditizi in violazione del Decreto Legislativo 141.2010. Tutto questo è pura follia!

 

Noi di ASSOPAM non ci stiamo più! Unisciti insieme a noi...

Uniti si può, si deve, si vince

 

Il mediatore creditizio nel 2012 per poter operare nel mondo del credito e nel rispetto del Decreto Legge 141/2010 ha dovuto costituire e capitalizzare la propria società con almeno euro 120.000,00 di capitale sociale, stipulare una polizza assicurativa, sottostare ad un oggetto sociale che consente di lavorare in modo "molto" limitato, inoltre è tenuto a rispettare quotidianamente obblighi e norme che la legge impone!

Per chi è abusivo niente di tutto questo!

Solo uniti, possiamo, dobbiamo, vinciamo...

Diritti calpestati

Oggi non esistono obblighi o norme che vietano alle Banche di respingere eventuali collaborazioni!

Il mediatore si trova di fronte un muro infinito!

Ti starai chiedendo che cosa bisogna fare? 

Semplice, unirti insieme a noi!

I responsabili non possono restare impuniti, stanno violando un diritto inalienabile Decreto Legislativo 141.2010!

Se sei interessato/a a questa vertenza...

Per l’espletamento dell’esercizio della mediazione creditizia non vi sono obblighi o norme che vietano alle società di mediazione creditizia di presentare pratiche a Istituti di Credito “con o senza autorizzazione e/o convenzione” così come previsto dal Decreto Legislativo 141.2010.

Pertanto se un cliente si rivolge ed incarica dietro compenso una società di mediazione creditizia “autorizzata” affinché questa possa orientarlo nella scelta di un qualsiasi prodotto finanziario e se, per un qualsiasi motivo si decidesse di accompagnare lo stesso in uno dei numerosi sportelli Bancari presenti sul territorio in cui la società  opera, nessuno potrebbe ostacolare e/o vietare questa azione.

 

La Banca scelta può e deve negare o approvare la richiesta di finanziamento “a Suo insindacabile giudizio” ma non può non accettare la pratica di finanziamento presentata per il tramite del mediatore creditizio autorizzato OAM e quindi autorizzato legalmente a poter operare.

 

Nel caso in cui venga approvata tale richiesta, la Banca deve avere tutti gli strumenti per includere nel contratto le eventuali competenze percepite dalla società di mediazione creditizia per stabilire l’esatto calcolo del TAEG* (*tasso effettivo globale).

 

Ma “INCREDIBILMENTE” tutto questo nonostante la sua legittimità è letteralmente impossibile da praticare!

 

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