Assopam crea e sottoscrive il primo CCNL intermediari Credito e Finanza

Sommario:
CCNL per i dipendenti dei settori del credito e finanza Premessa contrattuale Superare insieme la crisi? CCNL “Pirata”? ANSA, 16 settembre 2016 Possibili soluzioni contrattuali Disciplina generale Ambito di applicazione Il “CCNL Credito e finanza” Art. 1 - Aspetti generali Art. 2 - Struttura Diritti sindacali e di rappresentanza Art. 3 - Statuto dei Lavoratori Art. 4 - Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori Art. 5 - RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale) Art. 6 - RST (Rappresentanza Sindacale Territoriale) Art. 7 - Poteri della RSA/RST Art. 8 - Assemblea Sindacale Art. 9 - Diritto d’affissione Art. 10 - Referendum Aziendale Art. 11 - Rappresentanza dei Lavoratori Art. 12 - Cariche sindacali Art. 13 - Dirigenti di RSA Art. 14 - Trattenuta sindacale Art. 15 - Inscindibilità del CCNL Art. 16 - Diritti sindacali e d’associazione: Sintesi Livelli di contrattazione e incontri Art. 17 - Livelli di Contrattazione Art. 18 - Contrattazione Collettiva Nazionale Art. 19 - Contrattazione Collettiva di Secondo Livello Art. 20 - Ambiti della Contrattazione di Secondo Livello Art. 21 - Premio di risultato Art. 22 - Nuova Indennità di Mancata Contrattazione di Secondo Livello Art. 23 - Esame congiunto territoriale Diritti d’informazione Art. 24 - Diritti di Informazione Art. 25 - Commissioni Paritetiche Settoriali CCNL: Decorrenza e durata Art. 26 - Protocollo d’Intesa Art. 27 - CCNL: clausole di Raffreddamento CCNL: Stampa e distribuzione Art. 28 - CCNL: esclusiva Art. 29 - CCNL: distribuzione a Enti Art. 30 - CCNL: distribuzione a Lavoratori CCNL: Efficacia Art. 31 - Efficacia CCNL: Definizioni Art. 32 - Termini Mobilità e mercato del lavoro Art. 33 - Strumenti di flessibilità Gli istituti del nuovo mercato del lavoro Art. 34 - Normale rapporto di lavoro Art. 35 - Istituti del nuovo mercato del lavoro Lavoro a tempo parziale Art. 36 - Tempo Parziale: definizione Art. 37 - Tempo Parziale: condizioni di assunzione Art. 38 - Tempo Parziale: trattamento economico e normative Art. 39 - Tempo Parziale: lavoro supplementare Art. 40 - Tempo Parziale: lavoro straordinario Art. 41 - Tempo Parziale: Clausole Elastiche e Flessibili Art. 42 - Tempo Parziale: trasformazioni per esigenze di assistenza o cura o per pensionamento Art. 43 - Tempo Parziale: informative Art. 44 - Tempo Parziale: criteri di computo Lavoro a tempo determinato Art. 45 - Assunzione: documentazione Art. 46 - Tempo Determinato: divieti Art. 47 - Tempo Determinato: disciplina Art. 48 - Tempo Determinato: proroga con Contratto Assistito Art. 49 - Tempo Determinato: Attività stagionali e Ragioni Oggettive Art. 50 - Tempo Determinato Stagionale: Indennità di fine stagione Art. 51 - Tempo Determinato: Contrattazione di secondo livello Art. 52 - Tempo Determinato: Certificazione o Parere di Conformità Art. 53 - Tempo Determinato: principio di non discriminazione Art. 54 - Tempo Determinato: Informativa Art. 56 - Tempo Determinato: esclusioni e discipline specifiche Art. 57 - Tempo Determinato: impugnazione Contratti di lavoro espansivi Art. 58 - Contratti di lavoro espansivi Contratti di lavoro difensivi Art. 59 - Contratti di lavoro difensivi Lavoro intermittente Art. 60 - Lavoro Intermittente: definizione Art. 61 - Lavoro Intermittente: forma e comunicazioni Art. 62 - Lavoro Intermittente: trattamento economico Art. 63 - Lavoro Intermittente: Indennità di disponibilità Art. 64 - Lavoro Intermittente: divieti e condizioni Art. 65 - Lavoro Intermittente: informativo Art. 66 - Lavoro Intermittente: criteri di computo Contratto di somministrazione di lavoro Art. 67 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: condizioni Art. 68 - Somministrazione di Lavoro: limiti Art. 69 - Somministrazione di Lavoro: divieti e limiti Art. 70 - Somministrazione di lavoro: regime di solidarietà Art. 71 - Somministrazione di lavoro: tutela del lavoratore ed esercizio del potere disciplinare Art. 72 - Somministrazione di lavoro: informativa Art. 73 - Somministrazione di lavoro: diritti sindacali Art. 74 - Somministrazione irregolare: effetti Art. 75 - Somministrazione: computo Art. 76 - Somministrazione: rinvio alla Legge Apprendistato professionalizzante Art. 77 - Apprendistato: condizioni Art. 78 - Apprendistato Professionalizzante: formazione Art. 79 - Apprendistato Professionalizzante: periodo di Prova Art. 80 - Apprendistato Professionalizzante: durata Art. 81 - Apprendistato Professionalizzante: disciplina previdenziale e assistenziale Art. 82 - Apprendistato Professionalizzante: malattia e infortuni Art. 83 - Apprendistato Professionalizzante: recesso in costanza di protezione Art. 84 - Apprendistato Professionalizzante: proporzione numerica Art. 85 - Apprendistato Professionalizzante: trattamento normativo Art. 86 - Apprendistato Professionalizzante: diritti Art. 87 - Apprendistato Professionalizzante: doveri Art. 88 - Apprendistato Professionalizzante: competenze degli Enti Bilaterali Art. 89 - Apprendistato Professionalizzante: lavoratori in mobilità Art. 90 - Apprendistato Professionalizzante: computo Art. 91 - Apprendistato: Rinvio Mobilità verticale Art. 92 - Mobilità Verticale: introduzione e aspetti generali Art. 93 - Mobilità Verticale: procedure d’attivazione del Patto di Prova per l’acquisizione di mansioni superiori d’area omogenea Art. 94 - Mobilità Verticale: procedure d’attivazione per l’acquisizione di mansioni superiori d’area eterogenee Condizioni d’ingresso Art. 95 - Condizioni d’ingresso per i Lavoratori di prima assunzione Lavoratori: Costituzione del rapporto di lavoro Art. 96 - Lettera di Assunzione o Contratto Individuale di lavoro Art. 97 - Assunzione: documenti Art. 98 - Assunzione: visita medica presuntiva e idoneità alla mansione Periodo di prova Art. 99 - L’assunzione Mansioni del lavoratore Art. 100 - Mansioni del Lavoratore Art. 101 - Mansioni Promiscue: Indennità di sostituzione Art. 102 - Mansioni: mutamento Operatore sviluppo marketing e pubbliche relazioni Art. 103 - Operatore per lo sviluppo Marketing e Pubbliche relazioni Orario di lavoro Art. 104 - Orario di lavoro: definizione Art. 105 - Orario di lavoro: limiti Art. 106 - Orario di lavoro: esemplificazioni dei profili Art. 107 - Orario di lavoro settimanale: criteri di computo Art. 108 - Orario di lavoro: composizione multi periodale dell’orario ordinario di lavoro Art. 109 - Orario di lavoro: Clausola Elastica Art. 110 - Orario di lavoro: turni avvicendati e sostituzioni Art. 111 - Orario di lavoro: sospensione dell’attività lavorativa Art. 112 - Orario di lavoro nei Servizi: personale discontinuo Art. 113 - Orario di lavoro: minori Personale non soggetto a limitazione d’orario Art. 114 - Personale Direttivo: Definizione e Indennità Mensile di Funzione Direttiva Riposo giornaliero e riposo settimanale Art. 115 - Riposo giornaliero Art. 116 - Riposo settimanale Permessi, aspettative e congedi Art. 117 - Sintesi dei permessi contrattuali e legali Festività e festività abolite Art. 118 - Festività Art. 119 - Festività abolite Intervallo per la consumazione dei pasti Art. 120 - Tempo consumazione pasti Maternità Art. 121 - Gravidanza Art. 122 - Congedi Ferie Art. 123 - Ferie: maturazione Art. 124 - Ferie: regolamentazione Malattia o infortunio non professionali Art. 125 - Malattia o infortunio non professionali Malattia o infortunio professionali Art. 126 - Malattia o Infortunio Professionali Aspettative non retribuite Art. 127 - Aspettative non retribuite: Polizze infortuni professionali o extra professionali Art. 128 - Permesso Gratifica o tredicesima mensilità Art. 129 - Gratifica Art. 130 - Contabilizzazione mensile della tredicesima mensilità Trattamento di fine rapporto Art. 131 - Trattamento di Fine Rapporto Art. 132 - T.F.R.: corresponsione Art. 133 - T.F.R.: anticipazioni Art. 134 - T.F.R.: corresponsione diretta mensile Cessione o trasformazione dell’azienda Art. 135 - Cessione o trasformazione azienda Solidarietà contrattuale difensiva Art. 136 -Solidarietà contrattuale Ente Bilaterale Confederale Art. 137 - Ente Bilaterale Art. 138 - Ente Bilaterale: iscrizione dell’Azienda e dei Lavoratori Art. 139 - Fondo Interprofessionale Art. 140 - Composizione delle Controversie Patronati Art. 141 - Patronato Contributo d’assistenza contrattuale Art. 142 - Contributo d’Assistenza Contrattuale (Fo. As. Co.) Rispetto della riservatezza Art. 143 -Riservatezza Disciplina speciale Ambito di applicazione Art. 144 - Ambito di applicazione Art. 145 - Classificazione dimensionale delle Aziende ai fini dell’inquadramento del personale impiegato Agenti Art. 146 - Agenti Art. 147 - Agente Classificazione unica Art. 148 - Classificazione Unica: criteri Art. 149 - Classificazione del personale: Interpretazioni Art. 150 - Classificazione Unica del Personale Art. 151 - Classificazione del personale: Impiegati e Lavoratori amministrativi Art. 152 - Operatori per lo sviluppo Marketing Art. 153 - Operatori sviluppo Marketing: rapporto di lavoro Art. 154 - Operatori sviluppo marketing: retribuzione condizionata e variabile o provvigioni Trattamento economico contrattuale Art. 155 - Il Trattamento economico Art. 156 - Voce 1): Paga Base Nazionale Conglobata Mensile Art. 157 - Voce 2): Elemento Perequativo Mensile Regionale (E.P.M.R.) Art. 158 - Voce 3): Nuova Indennità di Mancata Contrattazione (anche detta “NIMC” o “Indennità”) Art. 159 - Norma Transitoria sulla previgente “I.A.M.C.” Art. 160 - Assorbimenti Art. 161 - Voce 4): Aumenti periodici di anzianità Trattamento economico: indennità Art. 162 - Patto di Stabilità Art. 163 - Lavoro straordinario (individuale o individuale plurimo) Art. 164 - Lavoro straordinario (individuale o individuale plurimo) con riposo compensativo Art. 165 - Lavoro straordinario o supplementare: Indennità forfetaria mensile Art. 166 - Banca delle Ore (disciplina collettiva) Art. 167 - Solidarietà: Cessione dei Riposi e del saldo individuale della Banca delle Ore Art. 168 - Lavoro a turni: maggiorazioni Trasferimento - Trasferta - Distacco o Comando - Reperibilità Art. 169 - Trasferimento - Trasferta - Distacco o Comando Art. 170 - Trasferimento Art. 171 - Trasferta Art. 172 - Trasfertisti Art. 173 - Distacco Art. 174 - Reperibilità Art. 175 - Pronta Disponibilità Art. 176 - Rimborso spese documentabili Igiene e sicurezza sul lavoro Art. 177 - Igiene e sicurezza sul lavoro: misure generali di tutela Art. 178 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sintesi degli obblighi del Datore Art. 179 - Igiene e sicurezza sul lavoro: inosservanza delle norme antinfortunistiche e responsabilità civile Art. 180 - Igiene e sicurezza sul lavoro: inosservanza delle norme antinfortunistiche e responsabilità penale Art. 181 - Igiene e sicurezza sul lavoro: delega di funzioni Art. 182 - Igiene e sicurezza sul lavoro: assenza del Documento di Valutazione dei Rischi Art. 183 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sintesi degli obblighi del Lavoratore Art. 184 - Igiene e sicurezza sul lavoro: diritti del Lavoratore Art. 185 - Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Art. 186 - Permessi e Formazione del RLS Art. 187 - Igiene e sicurezza sul lavoro: poteri di controllo e promozione dei lavoratori Art. 188 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sanzioni Art. 189 - Igiene e sicurezza sul lavoro: Asseverazione Codice disciplinare: Diritti del lavoratore dipendente Art. 190 - Diritti del Lavoratore: rispetto della persona Art. 191 - Diritti del Lavoratore: corresponsione della retribuzione Art. 192 - Diritti del Lavoratore: decadenza e prescrizioni Art. 193 - Diritti del Lavoratore: potere gerarchico Art. 194 - Diritti del Lavoratore: correttezza ed educazione Art. 195 - Diritti del Lavoratore: tutela Assicurativa e Previdenziale di Legge e Tutele Integrative Art. 196 - Diritti del Lavoratore: Visite mediche preventive e periodiche Codice disciplinare: Doveri del lavoratore dipendente Art. 197 - Doveri del Lavoratore: diligenza Art. 198 - Doveri del Lavoratore: fedeltà Art. 199 - Doveri del Lavoratore: collaborazione Art. 200 - Doveri del Lavoratore: riservatezza Art. 201 - Doveri del Lavoratore: correttezza Art. 202 - Doveri del Lavoratore: educazione Art. 203 - Doveri del Lavoratore: rispetto dell’orario di lavoro Art. 204 - Doveri del Lavoratore: Sorveglianza Sanitaria Art. 205 - Doveri del Lavoratore: giustificazione assenze Art. 206 - Doveri del Lavoratore: permessi Art. 207 - Doveri del Lavoratore: entrata e uscita Art. 208 - Doveri del Lavoratore: visite d’inventario e di controllo Art. 209 - Doveri del Lavoratore: indumenti e attrezzi di lavoro Art. 210 - Doveri del Lavoratore: divieti Art. 211 - Doveri del Lavoratore: Potere Disciplinare Art. 212 - Patto di non concorrenza Art. 213 - Norme Speciali Codice disciplinare: Altri poteri del datore di lavoro Art. 214 - Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo Art. 215 - Potere Disciplinare Art. 216 - Sanzione: rimprovero scritto Art. 217 - Sanzione: multa Art. 218 - Sanzione: sospensione Art. 219 - Sanzione: licenziamento per giustificato motivo soggettivo (con preavviso) Art. 220 - Sanzione: licenziamento per giusta causa (senza preavviso) Art. 221 - Risarcimento dei danni Risoluzione del rapporto di lavoro Art. 222 - Recesso Aziendale Art. 223 - Recesso del Lavoratore Art. 224 - Periodo di preavviso Allineamento contrattuale Art. 225 - Lavoratori provenienti da altro CCNL o per i quali è cambiata la Scala Classificatoria Allegati Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei settori del credito e finanza agenti in attività finanziaria, rappresentanti di commercio nonché tutte le attività professionali e associative appartenenti alle professioni di seguito elencate e alle strutture che svolgono attività connesse e strumentali Triennio 2022/2025 L’anno 2022 (duemila ventidue) il giorno 16 del mese di giugno, in Roma, tra Conflap - Confederazione Sindacale Lavoratori e Pensionati, Unione - Confederazione Datoriale Unione Imprese Opportunità Nuove Europee, Fdp Italia - Federazione Datoriale riconosciuta ex legge 4/2013 al MISE, rappresentata al CNEL da adesione al Ciu, presente nel Consiglio Nazionale Giovani, aderente a FederTerziario e Ugl Professionisti, Ciu - Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali, Assopam - Associazione Nazionale Agenti e Mediatori Disciplina generale Ambito di applicazione Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutte le Aziende e le Cooperative: si applica ai lavoratori assunti nelle strutture degli Agenti e Rappresentanti di Commercio nonché a tutte le attività professionali e associative appartenenti alle professioni di seguito elencate e alle strutture che svolgono attività connesse e strumentali; e tra tutte le Area Servizi finanziari: Agenti in attività Finanziaria, Società Agenti in Attività Finanziaria, Società di Mediazione Creditizia, Collaboratori di società Agenti in attività finanziaria, Collaboratori di Società di Mediazione Creditizia, Agenti nei Servizi di Pagamento, Soggetti esercenti l’attività di Cambio Valute, Consulenti Finanziari, Consulenti Finanziari Autonomi, Società di Consulenza Finanziaria. Il presente contratto disciplina altresì tutti i rapporti di lavoro, compresi anche i rapporti di lavoro speciali oltreché le prestazioni effettuate all’interno dei periodi di stages e dai Lavoratori occupati con le differenti forme di rapporto di lavoro e con differenti attività formative, secondo le indicazioni del presente CCNL. Ferma restando l’inscindibilità delle disposizioni che costituiscono il presente contratto, per garantire la corretta applicabilità del medesimo è posto in capo alle Aziende che lo applicano l’obbligo di provvedere a dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali previsti; inoltre si specifica che il presente contratto è applicabile esclusivamente da parte delle Aziende che risultano essere in regola con i versamenti previsti delle quote di contributo di assistenza contrattuale e che applicano integralmente tutte le disposizioni previste nel medesimo. Le Organizzazioni stipulanti dichiarano che, con il presente contratto non intendono sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente contratto, queste condizioni maggiormente propizie, infatti, restano a lui assegnate “ad personam” e suscettibili di futuri assorbimenti, fino ad un massimo del 50% dell’importo iniziale, esclusivamente nel caso di aumenti derivanti da avanzamenti di carriera. Le parti stabiliscono che, per poter avere accesso ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie come i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive e l’accesso ai fondi per usufruire della formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, le Aziende si impegnano alla completa e integrale applicazione del presente contratto, oltreché degli eventuali contratti integrativi di secondo livello o delle relative indennità sostitutive, nel rispetto dei disposti normativi cogenti in materia di previdenza e fiscalità. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro applicabili. Il “CCNL Credito e Finanza” Art. 1 - Aspetti generali Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro subordinato instaurati tra le Aziende esercenti attività nei settori del Credito e Finanza, rientranti nell’ambito di applicazione previsto all’art. 165 del presente CCNL e il relativo Personale Dipendente. […] Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, le integrazioni salariali nonché l’accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l’impegno da parte delle Aziende di applicare integralmente il presente CCNL, nonché l’eventuale Contratto integrativo di secondo livello o di erogare la relativa Indennità sostitutiva, fermo restando il rispetto della vigente normativa previdenziale, fiscale e sulla sicurezza del lavoro. Per tutto quanto non disciplinato dal presente CCNL, valgono le disposizioni di Legge applicabili, mentre per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali si farà riferimento agli Accordi Interconfederali tra i Sindacati dei Lavoratori e le Associazioni Datoriali sottoscrittrici il CCNL. Diritti sindacali e di rappresentanza Art. 3 - Statuto dei Lavoratori Per la partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale, le Parti fanno espresso rinvio alla Legge n. 300/1970 e s.m.i., di seguito anche solo detta “Statuto dei Lavoratori”. Art. 4 - Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori La Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori spetta di diritto esclusivamente ai Sindacati che hanno sottoscritto il CCNL applicato e alle Organizzazioni Sindacali che, congiuntamente ai Sindacati che precedono, hanno sottoscritto nelle Aziende il vigente Accordo Aziendale di Secondo livello. Le altre Organizzazioni Sindacali hanno il diritto di assistere singolarmente i Lavoratori ogniqualvolta abbiano da loro ricevuto mandato o siano loro iscritti. Nel prosieguo del presente CCNL, quando vi sia la dicitura “Organizzazioni Sindacali” o “Sindacati (OO.SS.) che hanno sottoscritto (o firmatari) il presente CCNL”, deve intendersi compresa anche l’estensione alle Organizzazioni Sindacali di cui al primo comma del presente articolo 4. Art. 5 - RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale) Nelle Aziende con oltre 15 (quindici) Lavoratori può essere costituita a iniziativa delle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente CCNL la “Rappresentanza Sindacale Aziendale”, in sigla “RSA”, per la quale trova applicazione la disciplina prevista dallo Statuto dei Lavoratori. Art. 6 - RST (Rappresentanza Sindacale Territoriale) Per la tutela dei Lavoratori dipendenti da Aziende non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 19 della Legge 300/1970, cioè che hanno meno di 16 dipendenti in ciascuna sede autonoma e, in generale, per la validità della Contrattazione di Secondo livello svolta in tali piccole realtà, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale, in sigla “RST”, nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL. Alla RST competono le seguenti materie: a) i diritti di informazione; b) la verifica del rispetto degli adempimenti connessi all’Apprendistato; c) l’analisi territoriale delle dinamiche occupazionali; d) la titolarità della Contrattazione nelle Aziende prive di RSA: • di Secondo livello; • di prossimità, in caso di crisi dell’Azienda e l’attivazione degli ammortizzatori sociali; • di eventuali Accordi Aziendali relativi al passaggio di CCNL; • degli Accordi sui controlli a distanza; • degli altri ambiti demandati alla Contrattazione di Secondo livello, così come previsto dall’art. 20. […] Art. 7 - Poteri della RSA/RST Alla RSA/RST costituite nelle Aziende che applicano il presente CCNL, competono i seguenti diritti: 1) di accesso ai locali aziendali con preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi; 2) di affissione, secondo le previsioni del successivo articolo 9; 3) di assemblea con i Lavoratori dell’Azienda, secondo le previsioni del successivo articolo 8; 4) di discutere e sottoscrivere gli Accordi sindacali aziendali di secondo livello. Art. 8 - Assemblea Sindacale I Lavoratori delle Aziende con oltre 15 (quindici) Dipendenti hanno il diritto di riunirsi, nell’unità o sede in cui prestano la loro opera, al di fuori o durante l’orario di lavoro, nei limiti di 10 (dieci) ore annue retribuite. La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea sindacale, salvo che nel caso di fatti gravissimi o che potrebbero compromettere il proseguo dell’attività, saranno comunicati con preavviso di almeno 2 (due) giorni lavorativi. Nelle Aziende con meno di 16 (sedici) ma con almeno 6 (sei) Dipendenti, i Lavoratori, nei casi di Contrattazione Aziendale di Secondo livello o grave crisi aziendale, hanno il diritto di riunirsi con la RST, nell’unità in cui prestano la loro opera, fuori dall’orario di lavoro, nei limiti di 7 (sette) ore annue retribuite. La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea sindacale saranno normalmente comunicati con preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi. Nelle Aziende con meno di 3 (tre) ma con almeno 2 (due) Dipendenti, i Lavoratori, nei casi di Contrattazione Aziendale di Secondo livello o grave crisi aziendale, hanno il diritto di riunirsi con la RST, nell’unità in cui prestano la loro opera, fuori dall’orario di lavoro, nei limiti di 4 (quattro) ore annue retribuite. La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea sindacale saranno normalmente comunicati con preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi. In entrambi i casi, il monte ore non utilizzato entro il 31 dicembre di ciascun anno decadrà e non potrà essere sostituito da indennità. Per quanto possibile, il diritto d’assemblea sindacale sarà esercitato in orari compatibili alle esigenze di servizio e quindi sarà svolto non nell’orario di lavoro. Art. 9 - Diritto d’affissione La RSA, o la RST, ha diritto di affiggere su appositi spazi, che l’Azienda ha l’obbligo di predisporre all’interno della sede di lavoro e in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori, comunicazioni, pubblicazioni o testi purché esclusivamente inerenti a materie d’interesse sindacale o del lavoro, ivi comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dall’Ente Bilaterale o le notizie sui Patronati di riferimento delle Parti stipulanti il presente CCNL. Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzione aziendale. Art. 11 - Rappresentanza dei Lavoratori I Sindacati firmatari il presente CCNL esercitano il potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative. La RSA o la RST svolgono le attività negoziali per le materie d’interesse dei Lavoratori dipendenti dall’Azienda, secondo i modi definiti nel presente Contratto, nonché in attuazione delle scelte generali dei Sindacati firmatari. Livelli di contrattazione e incontri Art. 18 - Contrattazione Collettiva Nazionale La Contrattazione Collettiva Nazionale riconosce all’Azienda il diritto costituzionale di impostare la propria attività sulla certezza degli oneri derivanti dal lavoro. Le Parti concordano che il CCNL, in condizioni di normalità, ha anche la funzione di garantire a tutti i Dipendenti del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza di trattamenti minimi economici e normativi. Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni sindacali a livello nazionale, territoriale o aziendale. Art. 20 - Ambiti della Contrattazione di Secondo Livello […] La Contrattazione di secondo livello è ammessa per le materie demandate dal presente CCNL o dalla Legge, fermo restando il principio generale che, salvo nei casi straordinari particolari e documentati, di crisi aziendale, ogni limitazione normativa dei diritti dei Lavoratori che siano già stati contrattualmente definiti, debba prevedere una specifica e adeguata voce di ristoro economico ed essere approvata mediante Referendum. La Contrattazione di secondo livello potrà disciplinare le seguenti materie: 1) Sull’Orario di lavoro: a) profili particolari d’orario, la loro distribuzione nell’arco della giornata, settimana, mese e anno; b) deroghe sulla durata del lavoro settimanale, mensile e/o annuale, sul riposo giornaliero e sul riposo settimanale; c) definizione dei limiti massimi dell’orario di lavoro settimanale per i Lavoratori discontinui; d) modi di godimento dei riposi, pause intermedie o intervalli per la consumazione dei pasti; e) turni delle ferie, scongiurando di fatto; f) disciplina del lavoro a turni anche il sabato; g) ampliamento della Banca delle Ore e gestione della stessa; h) casi di superamento dei limiti previsti per il lavoro straordinario e supplementare, con individuazione di riposi compensativi; i) adozione di particolari regimi di flessibilità aziendale. 2) Sulle mansioni: a) ipotesi di eventuali cambi delle mansioni assegnate ai Lavoratori per modifica degli assetti organizzativi; b) proposta alla Commissione Bilaterale Nazionale d’Interpretazione d’inserire nella Classificazione del personale profili ed esemplificazioni mancanti. 3) Sul trattamento economico e assistenziale: […] f) istituzione del Welfare Aziendale. 4) Sul cambiamento della sede di lavoro: a) disciplina dei trattamenti in caso di trasferimento, trasferta, distacco o comando. 5) Sulle tipologie contrattuali: a) Tempo Parziale: particolari modi d’applicazione delle Clausole Elastiche e di distribuzione dell’orario di lavoro; b) Lavoro Determinato: definizione dei casi di “intensificazione” per il ricorso al lavoro a tempo determinato, eventuali trattamenti correlati alla tipologia del lavoro determinato, compresa l’Indennità di fine stagione; limite numerico dei Lavoratori assunti a tempo determinato; riduzione dei periodi d’interruzione tra contratti a termine; monetizzazione mensile delle retribuzioni differite; c) Lavoro Somministrato: definizione, in particolari situazioni, delle possibilità di superamento dei limiti numerici; d) Apprendistato: formazione aziendale nell'Apprendistato ed eventuale estensione agli Apprendisti d’istituti contrattuali su Premi/Indennità; e) Telelavoro: esercizio alla reversibilità del Telelavoro; disciplina dell’uso di apparecchiature, strumenti e programmi informatici del Telelavoratore; azioni positive di coinvolgimento del Telelavoratore; suddivisione dei carichi di lavoro e individuazione dell’eventuale strumentazione di controllo; individuazione delle fasce di reperibilità; individuazione, in contradditorio, delle fattispecie disciplinarmente rilevanti e delle sanzioni previste; f) Lavoro Intermittente: definizione di particolari casi di ricorso al lavoro intermittente. 6) Sui controlli a distanza: a) introduzione di impianti audiovisivi e nuove tecnologie. 7) Sull’appalto: a) le condizioni particolari nei cambi d’appalto. 8) Sullo stato di crisi aziendale: […] 9) Sugli incontri sindacali e informativi: a) definizione di incontri, a livello territoriale e/o aziendale, fra le Parti stipulanti il presente CCNL e i loro Rappresentanti territoriali, per la disamina e approvazione dei contratti previsti dalla disciplina nazionale e leggi vigenti; b) definizione e attivazione degli incontri sindacali aziendali, dell’esercizio dei diritti sindacali e di consultazione dei Lavoratori. 10) Sugli Enti Bilaterali: a) attivazione di particolari percorsi formativi, anche e-learning, attagliati alle caratteristiche dell’Azienda in materia di apprendistato, sicurezza sul lavoro e/o formazione professionale. In caso di controversie inerenti alla Contrattazione di secondo livello, le Parti dovranno attivare la Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione e Conciliazione, istituita presso l’Ente Bilaterale. […] Diritti d’informazione Art. 24 - Diritti di Informazione A. Di comparto territoriale - Le Aziende che applicano il presente Contratto e che occupano più di: a) 5 (cinque) Dipendenti, se operano nell'ambito di una sola provincia; b) 10 (dieci) Dipendenti, se operano in più province ma nell'ambito di una sola regione; c) 15 (quindici) Dipendenti, se operano nell'ambito nazionale in più regioni; Annualmente, di norma entro il primo semestre, su domanda delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL o delle RSA interessate, anche attraverso l’Associazione territoriale imprenditoriale cui l’Azienda aderisce, s’incontreranno, ai rispettivi livelli, per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo settoriali. Nell’occasione degli incontri, a richiesta del Sindacato, anche al di fuori delle scadenze previste, le Aziende forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni, anche orientate al raggiungimento d’intese, preventive alla fase d’attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica che investano gli assetti aziendali, e informazioni sui nuovi insediamenti nel territorio. Nelle medesime occasioni saranno fornite informazioni sull’effettuazione del lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie d’impiego ivi utilizzate. Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle Aziende quali, ad esempio, sui Codici di condotta disciplinare interni, Certificazioni, asseverazioni, situazione infortunistica aziendale, conflitti di lavoro. B. Aziendali - Con la stessa periodicità e alle stesse condizioni di cui al primo comma del presente articolo, le Aziende che occupano almeno 5 (cinque) Dipendenti, a domanda, forniranno alle Organizzazioni Sindacali e/o alle RSA informazioni orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D.Lgs. 25/2007, riguardanti: - l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività, nonché indicazioni sulla situazione economica; - la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto; - le decisioni aziendali che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro. Inoltre, con cadenza annuale, il Datore di lavoro è tenuto ad informare la RSA sull’andamento del ricorso di lavoro a tempo determinato, intermittente e sul lavoro somministrato. Copia del Verbale conclusivo di tali incontri sarà inoltrata all’Organizzazione nazionale di ciascuna parte interessata. Art. 25 - Commissioni Paritetiche Settoriali Annualmente, di norma entro il primo semestre, le Parti, a richiesta di una di esse, s’incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro sociale ed economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi d’innovazione. Saranno altresì presi in esame: 1) i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o indirettamente, dalla riforma del settore, che abbiano riflessi sull'esercizio delle singole attività; 2) le conseguenze sul settore e sugli addetti dei sopradetti processi, sia sotto l'aspetto organizzativo che formativo e professionale; 3) lo stato e la dinamica dell’occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, nonché, per quanto definito dal presente Contratto in materia di formazione e di mercato del lavoro, lo stato e la dinamica dei rapporti di praticantato breve o “stage” e di Apprendistato, dei contratti a tempo determinato, del telelavoro, nonché di ogni altra forma cosiddetta “atipica” del rapporto di lavoro. Inoltre, nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta di una delle Parti stipulanti il presente Contratto, saranno affrontate e definite in appositi incontri le materie relative a: a) gli indirizzi/obiettivi sui fabbisogni occupazionali, su quelli formativi e in particolare sulla riqualificazione professionale; b) problematiche aziendali connesse alla previdenza integrativa, all’assistenza sanitaria integrativa, alle assicurazioni e al Welfare; c) la costituzione, a livello nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di settore; d) l'esame e l'elaborazione di un Codice di condotta sulla tutela della dignità della persona (molestie sessuali, mobbing) nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni Comunitarie; e) la costituzione, ove non già operativa, delle Commissioni paritetiche provinciali di conciliazione per la gestione della "composizione delle controversie", di cui ai D.Lgs. del 31/03/1998, n. 80 e del 29/10/1998, n. 387 e s.m.i., nonché la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse, così come previsto dal presente Contratto; f) la nomina dei membri/arbitri dei collegi d’arbitrato e la sede operativa degli stessi, così come previsto dal presente CCNL e dalla Legge. Le Parti, con la presente disciplina, hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale in materia d’informazione e consultazione dei Lavoratori. Mobilità e mercato del lavoro Art. 33 - Strumenti di flessibilità Alle Aziende che applicano integralmente il presente Contratto è data la possibilità di utilizzare, in funzione delle differenti esigenze, gli strumenti di flessibilità previsti. Le Parti convengono che, a fronte di temporanea difficoltà di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale che comportino esuberi occupazionali, nel secondo livello di Contrattazione si dovranno concordare i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire le conseguenze sociali della minore necessità d’impiego della forza lavoro, quali i Contratti di Solidarietà o anche facendo ricorso a strumenti contrattuali alternativi o integrativi ai soli strumenti di Legge. Gli istituti del nuovo mercato del lavoro Art. 34 - Normale rapporto di lavoro In assenza di esplicita diversa pattuizione scritta, il contratto di lavoro si considera a tempo pieno e indeterminato. […] Art. 35 - Istituti del nuovo mercato del lavoro Si evidenziano le seguenti tipologie contrattuali: A) Lavori c.d. “Tipici” 1) Tempo parziale Con il contratto “a tempo parziale”, l’orario di lavoro è ridotto rispetto a quello normale. La riduzione può essere giornaliera (tempo parziale orizzontale); nell’ambito di alcuni giorni della settimana o del mese (tempo parziale verticale); nell’ambito di alcuni periodi dell’anno (tempo parziale ciclico); oppure, contemporaneamente, orizzontale e verticale (tempo parziale misto). Il Contratto di lavoro a tempo parziale, ai fini della prova, deve risultare da atto scritto. 2) Tempo determinato È ammessa l’assunzione di Lavoratori con contratto a tempo determinato come previsto dall’attuale art. 46 e seguenti del CCNL, e dalle disposizioni legali di cui al D.Lgs. n. 81/2015. La normativa in materia pone dei limiti aziendali nel rapporto tra assunti a tempo determinato e indeterminato e stabilisce alcuni divieti, limitazioni e disposizioni particolari in materia di superamento del termine inizialmente concordato, di proroga dello stesso e di sua reiterazione. E’ vietata ogni discriminazione dei Lavoratori a tempo determinato rispetto agli assunti con contratto a tempo indeterminato. Il Contratto Individuale di lavoro a Tempo Determinato, ai fini della prova, deve risultare da atto scritto. 3) Contratti di solidarietà espansiva Consistono nella riduzione stabile dell’orario di lavoro e della retribuzione, con contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, con utilizzo di un contributo a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS o, in sostituzione, di particolari agevolazioni contributive, così come previsto dal D.Lgs. 148/2015. 4) Contratti di solidarietà difensiva Consistono nella riduzione dell’orario di lavoro, con contestuale intervento dell’integrazione salariale, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego, alle condizioni previste dal D.Lgs. 148/2015. 5) Telelavoro Si differenzia dal normale lavoro in quanto la prestazione anziché essere svolta presso la sede aziendale, avviene in un luogo diverso che spesso, ma non necessariamente, coincide con la dimora del Lavoratore. La retribuzione è, normalmente, ad “economia”, cioè a tempo e non prevede indennità di rischio per raggiungere o lasciare il posto di lavoro; Inoltre il CCNL non prevede, qualora siano concessi tramite Contratto di 2° livello, i buoni pasto o altri benefit in quanto i lavoratori o per scelta o per esigenze Aziendali adottano il Telelavoro. Il Contratto di telelavoro deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto. 6) Lavoro Intermittente Il lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un Lavoratore si pone a disposizione dell’Azienda per periodi predeterminati, nei quali ne potrà utilizzare le prestazioni a carattere discontinuo o “intermittente”, a domanda o nei limiti particolari stabiliti. Il Contratto può essere stipulato anche a tempo determinato. Ai fini della prova, il Contratto deve risultare da atto scritto. 7) Somministrazione di lavoro Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da un soggetto (Utilizzatore) che si rivolge ad altro soggetto (Somministratore), autorizzato alla somministrazione di lavoro ai sensi delle specifiche norme legali sull’argomento. Il contratto di somministrazione deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto. B) Lavori c.d. “Atipici” I contratti di lavoro atipici non rientrano direttamente nell’ambito della Contrattazione Collettiva propria di questo CCNL. Sono commentati esclusivamente quale promemoria, al fine di evitare, o ridurre, i possibili errori di applicazione che determinerebbero la loro trasformazione ipso jure in contratti di lavoro subordinato. Per tali ragioni, l’intero paragrafo è riportato in corsivo. 1) Collaborazione Coordinata e Continuativa (definita anche “collaborazione parasubordinata”, in sigla “Co.co.co.”) Le Parti concordano sulla possibilità di instaurare Collaborazioni Coordinate e Continuative, anche solo dette “Co.Co.Co.”, mirate ad assicurare, in condizioni di straordinarietà, l’integrazione dei servizi o compiti amministrativi, commerciali e gestionali in favore dell’Azienda. I Co.Co.Co. non potranno essere impiegati per sostituire l’eventuale personale in sciopero. Il Contratto di Co.Co.Co. deve risultare da atto scritto ai fini della prova e contenere le informazioni indicate dalla Legge. Il Collaboratore è tenuto all’iscrizione in apposita “Gestione Separata” dell’INPS e la contribuzione attualmente prevista sarà per 2/3 (due terzi) a carico del Committente e per 1/3 (un terzo) a carico del Collaboratore stesso. L’assicurazione INAIL sarà quella dovuta per l’attività svolta e la classificazione dell’Azienda (quindi pari a quella dovuta per un Lavoratore subordinato che svolga le medesime mansioni). Agli effetti fiscali, la Collaborazione Coordinata e Continuativa è assimilata al lavoro subordinato. L’attività non potrà consistere in compiti meramente esecutivi e ripentivi o attuazione di quanto impartito di volta in volta dal Committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo della prestazione, senza margine di autonomia, anche operativa, da parte del Collaboratore. 2) Contratto a Progetto (in sigla “Co. Co. Pro.”) Con l’art. 52 del D.Lgs. 81/2015 le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del D.Lgs. 276/2003 sul Contratto a Progetto sono state abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei Contratti già in atto alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 81/2015. Come previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2015, dal 1° gennaio 2016, alle “Collaborazioni organizzate dal Committente” si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando esse si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e i cui modi di esecuzione siano organizzati dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. A norma di Legge e di Contratto, potranno invece stipularsi Co. Co. Pro. (Collaborazioni Coordinate dal Committente), in riferimento: a) alle Collaborazioni Organizzate dal Committente disciplinate dal CCNL o dagli Accordi Collettivi; b) alle Collaborazioni prestate nell'esercizio di Professioni intellettuali per le quali sia necessaria l'iscrizione in appositi Albi professionali; c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli Organi di Amministrazione e controllo delle Società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) alle Collaborazioni conformi alle previsioni dell’Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto tra le Parti del presente CCNL. Le Parti aziendali potranno richiedere alla Commissione di Certificazione, istituita presso l’Ente Bilaterale Confederale Nazionale la certificazione dei requisiti che caratterizzano la subordinazione anche in caso di Co. Co. Pro. Il lavoratore potrà farsi assistere da un Rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un Avvocato o da un Consulente del lavoro. C) Tipologie contrattuali formative 1) Apprendistato È un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. È un contratto a “causa mista”, in quanto, a fronte della prestazione lavorativa, il Datore di lavoro si obbliga a corrispondere all'apprendista sia la retribuzione, che la formazione necessaria al conseguimento della qualifica professionale. Sono previste tre tipologie di apprendistato: • per la qualifica e per il diploma professionale o di istruzione secondaria superiore o il certificato di specializzazione tecnica superiore; • per apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro (c.d. “Professionalizzante); • per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post universitari e per la formazione di giovani ricercatori (c.d. “di Alta formazione e ricerca”). Il Contratto di apprendistato deve contenere, in forma sintetica, il Piano Formativo Individuale, da predisporre in conformità al Modello concordato dalle Parti, in allegato al presente CCNL. Nell'Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o di istruzione secondaria superiore o il certificato di specializzazione tecnica superiore, così come nell'Apprendistato di alta formazione e ricerca, il Piano Formativo Individuale è predisposto dalla Istituzione formativa con il coinvolgimento dell'Azienda. L’apposita Commissione dell’Ente Bilaterale, a richiesta delle Parti, potrà effettuare la Certificazione del Contratto o la Conformità del Piano Formativo Individuale. Il Contratto di apprendistato è stipulato, ai fini della prova, in forma scritta. 2) Mobilità Verticale e Condizioni d’Ingresso Al fine di favorire l’assunzione o l’avanzamento di carriera dei lavoratori privi delle necessarie pregresse competenze inerenti alle mansioni richieste, e senza i requisiti di Legge per l’attivazione del Contratto di Apprendistato, le Parti hanno introdotto tali tipologie contrattuali, che prevedono un temporaneo iniziale inquadramento al livello inferiore ed un patto di prova riferibile alle mansioni di livello superiore. Le condizioni e la durata per la loro attivazione sono definite agli artt. 94 - 97. 3) Tirocinio o Stage Il Tirocinio o Stage non costituisce un rapporto di lavoro subordinato ma è una forma d’inserimento temporaneo all’interno dell’Azienda al fine di realizzare alternanza tra studio e lavoro o con obiettivo formativo per agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro, favorire l’inserimento di lavoratori svantaggiati (inoccupati, disoccupati, invalidi ecc.) o preparatorio all’assunzione. I tirocinanti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL oltre che, con idonea compagnia assicuratrice, per responsabilità civile verso terzi, per tutte le attività, interne o esterne all’Azienda, svolte dal tirocinante. Il tirocinio si può svolgere, nel rispetto delle previsioni legislative in materia, mediante Convenzione tra Ospitante e Soggetti Promotori. La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurriculari, non potrà superare: • 12 mesi per i soggetti in stato di disoccupazione, i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, i lavoratori a rischio di disoccupazione, i soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione; • 12 mesi per i soggetti disabili e svantaggiati (per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a 24 mesi). La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a 3 (tre) mesi. Nel caso di Tirocinio a tempo pieno, l’Azienda Ospitante riconoscerà al tirocinante un rimborso spese mensile di almeno 400,00 € (quattrocento/00 Euro) lorde, soggette alle sole ritenute fiscali, fatta salva diversa e più favorevole previsione della legislazione regionale applicabile o degli accordi tra Ospitante e Tirocinante. Per ospitare tirocinanti sono previsti le seguenti quote di contingentamento, dal cui calcolo sono esclusi gli apprendisti: ❖ Indifferentemente dal numero di unità operative assunte a tempo indeterminato o determinato, il numero dei tirocinanti non può e non deve superare le tre (tre) unità per singola azienda. ❖ Oltre tale contingentamento, l’attivazione di nuovi tirocini è subordinata alla stipula con lo stagista di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part-time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal CCNL applicato dal soggetto ospitante). Tali soggetti ospitanti possono, quindi, attivare, in deroga ai limiti di cui sopra: ❖ 1 tirocinio, se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti; ❖ 2 tirocini, se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti; ❖ 3 tirocini, se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti; ❖ 4 tirocini, se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti. Per tutto quanto non precisato, si rinvia all’Accordo Stato - Regioni - Provincie Autonome in materia di Tirocini del 25 maggio 2017 e alla normativa regionale di riferimento. Lavoro a tempo determinato Art. 46 - Tempo Determinato: divieti Non è ammesso stipulare contratti di lavoro a tempo determinato nei seguenti casi: […] d) da parte di Datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e della salubrità degli ambienti di lavoro. A norma di legge, in caso di violazione dei divieti sopra elencati, il contratto si trasforma a tempo indeterminato. Art. 47 - Tempo Determinato: disciplina […] 1. Tempo Determinato: limite quantitativo Il limite quantitativo percentuale alla stipulazione di contratti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato è stabilito nelle misure indicate ai seguenti punti 1., 2. e 3. A. Limite quantitativo Tempo Determinato: deroghe particolari sui limiti percentuali Potranno essere assunti Lavoratori a tempo determinato, fino al 50% dei Lavoratori a Tempo Indeterminato, quindi in aggiunta alla base legalmente prevista del 20% (venti percento), purché nel rispetto della durata massima complessiva di 36 (trentasei) mesi, per le seguenti ragioni: 1. Oggettive (vedi successivo punto); 2. Di rioccupazione (vedi successivo punto). […] B. Esenzioni legali del limite quantitativo dei contratti a Tempo Determinato: Ai sensi del comma 2, art. 23, D.Lgs. 81/2015, sono in ogni caso esenti dal limite quantitativo i contratti a tempo determinato conclusi: 1. nella fase di avvio di nuove attività, intesa nei primi 36 (trentasei) mesi di attività (apertura nuova filiale ecc.); 2. da imprese start-up innovative, di cui alla Legge n. 221 del 2012; 3. per le attività stagionali, già previste nell'elenco allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni; 4. per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro; 5. con lavoratori di età superiore a 50 anni. C. Limite quantitativo Tempo Determinato: deroghe per la generalità dei lavoratori In aggiunta a quanto precede, è ammessa l’assunzione con contratto a tempo determinato per la generalità dei Lavoratori non rientranti nelle categorie di cui al precedente punto 1. e 2., nel limite del 20% (venti percento) dei Lavoratori a tempo indeterminato in forza presso ciascuna unità produttiva della Società. Nella base di computo dei lavoratori a tempo indeterminato saranno compresi gli Apprendisti, i Lavoratori intermittenti con diritto all’indennità di disponibilità e i lavoratori a tempo parziale (quest’ultimi in proporzione alla percentuale di prestazione lavorativa effettuata), che siano in forza al 1° gennaio dell’anno di stipulazione del contratto a tempo determinato. In caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. È sempre possibile effettuare un’assunzione a tempo determinato, per i Datori di lavoro che occupano fino a 3 (tre) dipendenti. Il limite dei lavoratori a tempo determinato sarà, invece, pari a 2 (due) per i Datori che occupano più di 3 (tre) dipendenti e fino a 10 (dieci). Se dall’applicazione matematica della percentuale del 20% (venti percento) sul numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato deriva un numero decimale, i contratti a tempo determinato consentiti saranno quelli risultanti dall’arrotondamento al valore intero superiore. […] Lavoro intermittente Art. 61 - Lavoro Intermittente: forma e comunicazioni Il contratto di lavoro intermittente, ai fini della prova, deve essere stipulato in forma scritta e la lettera di assunzione, oltre ai contenuti richiesti dall’art. 98, deve indicare i seguenti elementi: […] f) le eventuali specifiche misure di formazione e sicurezza che fossero necessarie in relazione al tipo di attività dedotta nel contratto. […] Art. 64 - Lavoro Intermittente: divieti e condizioni L’Azienda non potrà ricorrere al lavoro a chiamata nei casi di seguito precisati. 1. qualora non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008); […] Art. 65 - Lavoro Intermittente: informativo L’Azienda, a richiesta delle proprie Rappresentanze Sindacali Aziendali o della RST, è tenuta ad informarle, con cadenza annuale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente. Contratto di somministrazione di lavoro Art. 68 - Somministrazione di Lavoro: limiti […] I Lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, somministrati presso le Aziende che applicano il presente CCNL, non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:
Lavoratori Dipendenti dell’Utilizzatore
da 0 a 5
Oltre 5
N. max di Lavoratori Somministrati
2
20%*
* dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’Utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto, con arrotondamento del decimale all’unità superiore. Nel caso d’inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione. È, in ogni caso, esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato: ■ di lavoratori di cui all’art. 8, comma 2, L. n. 223/1991; ■ di soggetti disoccupati che godano da almeno 6 (sei) mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali; ■ di lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014, così come individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La Contrattazione Collettiva di secondo livello potrà stabilire percentuali maggiori di lavoratori somministrati rispetto a quelle previste dal presente CCNL, con specifica attenzione alle seguenti particolari ipotesi: nuovi appalti, acquisizioni di servizi, ampliamenti, ristrutturazioni. Art. 69 - Somministrazione di Lavoro: divieti e limiti L’Azienda non potrà ricorrere alla somministrazione di lavoro nei seguenti casi: […] d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Art. 71 - Somministrazione di lavoro: tutela del lavoratore ed esercizio del potere disciplinare Il Somministratore deve preventivamente informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività cui saranno destinati, formarli e addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa, in conformità al D.Lgs. n. 81/2008. Il contratto di somministrazione potrà prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’Utilizzatore. L’Utilizzatore deve osservare nei confronti dei Lavoratori somministrati gli stessi obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per Legge e CCNL, nei confronti dei propri dipendenti. Nel caso in cui l’Utilizzatore adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, dovrà darne immediata comunicazione scritta al Somministratore, consegnandone copia al lavoratore stesso, rispondendo, in caso d’inadempimento, in via esclusiva per le differenze retributive spettanti e per l’eventuale risarcimento del danno. Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al solo Somministratore, l’Utilizzatore deve comunicare al Somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’art. 7 della L. n. 300/1970. […] Art. 72 - Somministrazione di lavoro: informativa A richiesta delle Parti interessate, ogni dodici mesi l’Utilizzatore comunica alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o, in mancanza, agli Organismi territoriali di categoria delle Parti che hanno sottoscritto il presente CCNL, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Art. 73 - Somministrazione di lavoro: diritti sindacali Il lavoratore somministrato ha diritto ad esercitare presso l’Utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti sindacali, nonché a partecipare all’assemblea del personale dipendente delle imprese utilizzatrici, a parità di condizione dei dipendenti delle stesse. Art. 76 - Somministrazione: rinvio alla Legge Per quanto non previsto in questo Titolo, si rinvia al Capo IV del D.Lgs 81/2015. Apprendistato professionalizzante Art. 77 - Apprendistato: condizioni Il contratto d’apprendistato può essere stipulato per Lavoratori d’età compresa tra i 18 (diciotto) e 29 (ventinove) anni. L’assunzione può essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del 30° (trentesimo) anno d’età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni). È prevista la forma scritta del Contratto ai fini della prova. Il contratto potrà altresì essere stipulato con diciassettenni in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge 53/2003 e dal D.Lgs. 226/2005. La durata è stabilita dall’art. 81 in relazione al tipo di qualificazione da conseguire ma, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 6 (sei) e superare i 36 (trentasei) mesi, salvo che per le figure professionali aventi contenuto e competenze analoghe e sovrapponibili a quelle dell’artigianato, per le quali sarà possibile attivare contratti di apprendistato di durata fino a 60 (sessanta) mesi, così come previsto dall’Accordo Interconfederale, allegato al presente CCNL. Il Contratto di assunzione dell’Apprendista, oltre ai contenuti previsti dall’art. 98, deve specificare: a) l'indicazione delle mansioni; b) la durata del periodo d’Apprendistato; c) il livello d’inquadramento iniziale, intermedio e finale; d) il rinvio al Piano Formativo Individuale (che dovrà recepire le indicazioni e le direttive contenute nel presente CCNL e nella normativa regionale di settore); e) l'indicazione del monte ore di formazione; f) la presenza di un Tutor aziendale, con formazione e competenze adeguate. All’atto dell’assunzione, il Lavoratore Apprendista, oltre a produrre il titolo di studio, dovrà dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché i periodi di lavoro già eventualmente svolti per la medesima mansione e qualifica presso altre Aziende. Vi è il divieto per l’Azienda di recedere, salvo per giusta causa o per giustificato motivo, dal Contratto d’Apprendistato prima della sua conclusione. Art. 78 - Apprendistato Professionalizzante: formazione La formazione da erogare all’Apprendista dovrà essere conforme al Piano Formativo Individuale sottoscritto tra le Parti e allegato al Contratto di lavoro. Essa dovrà comprendere: > la formazione specifica: finalizzata all’acquisizione delle competenze tecnico - professionali specialistiche della qualifica da conseguire (mediante affiancamento e addestramento nel lavoro, visite aziendali, partecipazione a convegni e fiere, testimonianze ecc.); > la formazione teorica: relativa alla sicurezza e igiene del lavoro e alle competenze c.d. “trasversali”’ (lezioni teoriche, formazione a distanza ecc.). La formazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro dovrà: • essere effettuata, generalmente, entro i primi 6 (sei) mesi di lavoro; • avvenire secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., dall’Accordo Stato Regione del 7 luglio 2016, considerando i rischi specifici presenti nel luogo di lavoro, così come rilevabili dal Documento di Valutazione dei Rischi aziendali; • prevedere la formazione teorica conforme al comma 1 dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda); • essere documentata. La restante formazione, nel rispetto degli obiettivi formativi, potrà essere erogata nei diversi modi previsti nel Piano Formativo Individuale, entro la durata del Contratto di Apprendistato, preferibilmente in connessione funzionale con le mansioni progressivamente svolte. La formazione erogata all’Apprendista dovrà essere registrata nel Piano Formativo Individuale, conformemente al modello previsto nell’Accordo Interconfederale sull’Apprendistato. Art. 80 - Apprendistato Professionalizzante: durata La durata dei Contratti di apprendistato sarà conforme alla Tabella seguente.