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Ritorno al futuro. La libertà del Plurimandato per gli Agenti





L’agente in attività finanziaria è la persona fisica o giuridica che promuove e conclude contratti per la concessione di finanziamenti o per la prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari, istituti di pagamento o di moneta elettronica.

Prima dell’avvento della riforma agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi erano richiesti il possesso dei requisiti di onorabilità previsti all’art. 109 T.U.B., la cittadinanza italiana o di un altro Stato membro, il domicilio in Italia e un diploma di scuola media superiore, oltre all’iscrizione, per i primi in un elenco e per i secondi in un albo, entrambi tenuti dall’Ufficio Italiano Cambi (poi trasferiti alla Banca d’Italia). Nessuna norma imponeva invece una specifica forma giuridica o un qualche requisito patrimoniale per l’esercizio dell’una o dell’altra attività. La materia era regolata dal D.Lgs. n. 374/2000 e dal Decreto MEF 485/2001 per il ramo relativo all’agenzia in attività finanziaria e dal D.P.R. n. 287/2000 per quello riguardante la mediazione creditizia.

Il recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, previsto dalla Legge comunitaria 2008 e poi concretamente attuato mediante emanazione del D.Lgs. n. 141/2010, successivamente integrato dal D.Lgs. n. 169/2012, ha determinato una radicale modificazione della disciplina normativa dell’intermediazione creditizia fino ad allora vigente.

Pilastro della nuova normativa è l’Organismo degli agenti e dei mediatori, a cui compete, in via autonoma, la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Le vigenti disposizioni OAM limitano la sfera operativa dell’agente in attività finanziaria prevedendo, al quarto comma dell’art. 128 quater, che l’attività può essere svolta sulla base del mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti allo stesso gruppo. La scelta legislativa del monomandato risponde a criteri di trasparenza nei rapporti con il mercato al fine di non creare commistioni o conflitti di interessi che possono danneggiare la concorrenza tra intermediari finanziari. È da tener conto anche dell’esigenza di rendere effettiva e senza incertezze di imputazione la Responsabilità del mandante per gli atti dell’agente. La pluralità di mandati per gli stessi prodotti potrebbe provocare sovrapposizioni e una sorta di anonimato nel reperimento del mandante responsabile. Qualora l’intermediario conferisca mandato solo per specifici prodotti o servizi, è consentito all’agente di assumere due ulteriori mandati al fine di offrire l’intera gamma di prodotti o servizi indicati nella tabella OAM. Il numero massimo viene, perciò, Circoscritto in tre mandati qualora l’intera gamma di prodotti e servizi non venga compresa nel primo mandato o nel contesto congiunto del primo e secondo mandato. Se con il terzo mandato non si copre la gamma di prodotti e servizi, non viene consentito dalla legge un quarto mandato. La deroga al monomandato è, però, soltanto ammessa in un’ottica di efficienza dell’offerta distributiva sul mercato e tiene conto che non si pongono problemi di conflitto di interessi data la specificità dei prodotti offerti in relazione al mandante.

La circolare 3/12 precisa che gli agenti in attività finanziaria non possono assumere più di un mandato per singolo prodotto o servizio fra quelli indicati nella tabella che consente di poter computare il numero massimo di tre mandati qualora l’intermediario mandante non offra l’intera gamma di prodotti e servizi descritti nella stessa. A tale scopo gli agenti sono tenuti a indicare sin dal momento dell’iscrizione il numero di mandati ricevuti e i prodotti e/o servizi riferiti a ciascun mandato.

Il quadro normativo appena descritto deve essere opportunamente confrontato con quello emergente dall’analisi della normativa degli altri Stati membri a seguito del recepimento della Direttiva 2008/48/CE. Ad esempio in Francia l’intermediazione creditizia è stata riformata con Legge 1249/2010. In tale ordinamento non sono previsti specifici requisiti per l’esercizio dell’attività, nel senso che essa può essere svolta tanto in forma individuale che societaria e nel secondo caso non è imposta alcuna soglia di capitalizzazione minima. In Spagna tale attività è stata riordinata con Legge 2/2009 e il suo esercizio non è subordinato ad alcun requisito in ordine ad autorizzazioni, licenze o forme giuridiche vincolate. In Lussemburgo, dove la direttiva è stata implementata nel Codice del consumo, l’esercizio dell’intermediazione creditizia, se non accompagnato dallo svolgimento di altre attività finanziarie (come la prestazione di servizi di investimento), non è soggetto a licenze o autorizzazioni, né all’assolvimento di altri obblighi e può essere svolto da persone fisiche o giuridiche. Qualora l’intermediazione si inserisca nello svolgimento di altri servizi finanziari, allora è necessaria la forma societaria, il rilascio di un’apposita autorizzazione amministrativa e un capitale sociale minimo di 50 mila euro (elevato a 125 mila euro nel caso di gestione di fondi altrui). Questo brevissimo excursus permette di svolgere tre importanti considerazioni:

  • in nessuno degli ordinamenti esteri esaminati esiste una bipartizione della figura dell’intermediario del credito analoga a quella esistente nel nostro;

  • nella maggior parte dei casi non è previsto alcun un obbligo di capitalizzazione minima per l’esercizio di tale attività;

  • né quest’ultima è subordinata all’ottenimento di autorizzazioni, licenze o iscrizioni in albi o elenchi.

Bisogna soprattutto capire che il monomandato è una prerogativa tutta italiana, frutto di un divario con gli altri Stati Membri dell’Unione, riconducibile alla medesima direttiva europea e agli stessi principi regolatori dell’ordinamento comunitario ma allo stesso tempo divergente dai continui tentativi di armonizzazione normativa dell’UE, in un’implicita affermazione della primazia del diritto comunitario su quello interno degli Stati membri. Una divergenza che permette la persistenza, nel nostro ordinamento, della distinzione tra agente in attività finanziaria e mediatore creditizio. In realtà, la politica europea tesa al riavvicinamento delle legislazioni interne degli Stati membri tende ad affermare che una differenziazione analoga a quella esistente nel nostro ordinamento risulta un’ulteriore frammentazione normativa.

Dovendo riepilogare le osservazioni fin qui svolte, possiamo affermare che agente in attività finanziaria e mediatore creditizio rappresentino ciascuno un’inutile specificazione della più generale figura dell’intermediario del credito e che le norme cardine su cui poggia la riforma dell’intermediazione creditizia, siano anzitutto in manifesto contrasto con quelle della direttiva comunitaria su cui tale riforma paradossalmente si fonda. Un paradosso normativo che non da beneficio effettivo né all’operatore del settore, che si vede costretto a dover effettuare una scelta professionale dettata da criteri che spesso non sono di natura prettamente professionale, né al cliente che, già vessato dalla piaga dell’abusivismo, non sempre è in grado di districarsi nella selva italiana degli operatori del credito.

Al momento è difficile ipotizzare quali saranno gli scenari futuri, ma siamo ben consapevoli che l’Agente in Attività Finanziaria è ben lontano dal tornare a essere plurimandatario.

Auspichiamo quindi che le Istituzioni recepiscano anche il reale andamento della situazione Italiana ed Europea armonizzando un lavoro che può essere di grande utilità per le famiglie e per le imprese, supportando professionisti che, con le soluzioni proposte, cercano di dare risposte concrete alle esigenze quotidiane, dal mutuo per la casa ai finanziamenti per sostenere un’attività, e migliorare la qualità della vita.


Adriano Magliulo

Responsabile Assopam Provinciale Caserta



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